pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2000
Legge di conversione
Art. 1.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000
Art. 1.
1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuita' dei servizi di assistenza ai disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), e' autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.
2. Il contributo e' erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalita' di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attivita' svolta a seguito dell'erogazione del contributo.
3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonche' una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilita', anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.