" INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 1984, N. 11
CONCERNENTE: - NORME PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE
DEGLI HANDICAP E PER L' INSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE - ED AL
RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 58
del 29 novembre 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11
è aggiunto il seguente articolo:
ART. 14/ bis
RICOVERO IN STRUTTURE SPECIFICHE PER LA RIABILITAZIONE PSICHICA
NON CONVENZIONATE, OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
1. Fino al 31 dicembre 1995, i cittadini disabili psichici
residenti nella regione Campania possono essere autorizzati
a ricorrere, per cure, a strutture di ricovero specifiche per
la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio
nazionale, nei casi in cui non vi sia disponibilità
presso le strutture pubbliche o convenzionate del territorio
regionale.
2. La indisponibilità delle prestazioni presso le strutture
pubbliche o convenzionate regionali deve essere documentata
in conformità di quanto andrà a stabilire la Giunta Regionale
ai sensi del successivo articolo 3 della presente legge.
ARTICOLO 2
Dopo l' articolo 14/ bis, aggiunto con il precedente articolo 1
all' articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è
aggiunto il seguente articolo:
ART. 14/ ter
NORMA TRANSITORIA PER l' AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO SPESE
1. La Giunta Regionale, sulla base della preventiva autorizzazione
regionale rilasciata all' atto della prima fase istruttoria
della pratica, sentiti i Centri di riferimento di cui al successivo
articolo 3 della presente legge autorizza il rimborso agli
interessati delle spese sostenute per cure mediche in regime di
ricovero nelle strutture di cui all' articolo 1, effettuate nel
periodo dal primo luglio 1992 fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. L' entità del rimborso per ogni giornata di ricovero, non può
superare l' importo giornaliero delle rette definite, per l' anno
di riferimento, dal Ministero della Sanità , ai sensi della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 26, per i centri di
riabilitazione convenzionati relativamente ai trattamenti di
internato, comprensive delle integrazioni previste per gli
assistiti in condizione di particolare gravità .
ARTICOLO 3
Dopo l' articolo 9 del Regolamento di attuazione della legge
regionale 15 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:
ART. 9/ bis
MODALITA' PER IL RICOVERO IN STRUTTURE SPECIFICHE PER LA
RIABILITAZIONE PSICHICA NON CONVENZIONATE, OPERANTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE
1. La preventiva autorizzazione al ricovero in strutture specifiche
per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti
sul territorio nazionale, è concessa dai Dipartimenti di
salute mentale delle Unità Sanitarie Locali, n. 4 di Avellino,
n. 5 di Benevento, n. 15 di Caserta, n. 43 di Napoli, n. 53 di
Salerno, che sono, pertanto, individuati quali Centri di riferimento
regionale per le rispettive province.
2. Il parere di ciascun Centro di riferimento, debitamente
motivato, è vincolante.
3. La Giunta Regionale stabilisce indirizzi, modalità e termini,
ai quali i Centri di riferimento sono obbligati ad attenersi, nonchè
la documentazione che l' assistito deve inoltrare, tramite
l' Unità Sanitaria Locale di appartenenza, per richiedere l'
autorizzazione al ricovero.
4. Le prestazioni sono concesse in forma indiretta. Le modalità
di rimborso sono quelle di cui all' articolo 2, comma 2 della
presente legge.
5. Il Centro di riferimento esprime parere anche in merito al
rimborso delle spese di cui al precedente articolo 2, comma 1
della presente legge.
ARTICOLO 4
NORMA FINANZIARIA
1. All' onere derivante dall' attuazione della presente legge per
il bilancio 1994/ 1995 si farà fronte con l' imputazione della
Spesa al Cap. 7234, di nuova istituzione, denominato " Fondi alle
Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a rimborsi a
cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania per
ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione psichica
non convenzionate, operanti sul territorio nazionale".
2. All' onere di lire 2 miliardi per l' anno finanziario 1994 si
fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo
dell' occorrente somma, ai sensi dell' articolo 30 della legge
regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal Cap. 1030 dello stato di
previsione della Spesa per l' anno finanziario 1993, che si riduce
di pari importo.
3. All' onere per l' anno successivo si provvederà con il
relativo stanziamento di bilancio.
4. All' onere finanziario derivante dall' applicazione dell'
articolo 14/ ter quantificato in lire 3 miliardi, con prelievo dal
Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l' anno
finanziario 1993, che si riduce di pari importo, si fa fronte con
lo stanziamento, di pari importo, in termini di competenza e di
cassa, del Cap. 7226, di nuova istituzione, così denominato:
" Fondi alle Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a
rimborsi a cittadini disabili psichici residenti nella Regione
Campania per ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione
psichica non convenzionate operanti sul territorio nazionale
- per il periodo dal 1 luglio 1992 fino alla data di entrata in
vigore della specifica legge regionale".
5. Le somme non impegnate entro l' esercizio finanziario di
competenza, vanno reiscritte, per pari importo allo stesso titolo
nel bilancio dell' esercizio successivo in aggiunta a quelle
previste.
ARTICOLO 5
DICHIARAZIONE D' URGENZA
1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
25 novembre 1994
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