CIRCOLARE N.4/2000
Roma, 17 gennaio 2000
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE
GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione
III
"Disciplina
generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n.
134/M165
Oggetto:
Iniziali indicazioni per lattuazione della legge 12
marzo 1999, n.68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili".
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AGLI
ASSESSORI REG.LI E PROV.LI AL LAVORO LORO SEDI
ALLE DIREZIONI PROV.LI DEL
LAVORO
LORO SEDI
ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
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La presente nota è diretta, in
attesa della definizione dei provvedimenti normativi di
attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della
disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime
indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole
uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al
nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, comè
noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude
analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario,
attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli
assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e
provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento
amministrativo dei servizi per limpiego.
Obiettivo primario è dunque
quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico
che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle
disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la
continuità del servizio secondo i nuovi principi del
collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa
seguito alla circolare n.77 del 24 novembre 1999 della quale, in
questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i
contenuti.
Ciò premesso, si comprende come
tale intervento costituisca unanticipazione di quanto sarà,
in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti
attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora
più compiuta risposta.
PLATEA DEI DESTINATARI
Possono iscriversi negli elenchi
le persone disabili di cui allarticolo 1 della legge n.68
del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non
abbiano raggiunto letà prevista dallordinamento, per
il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa
di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie
indicate dallarticolo 18, comma 2, della legge stessa, gli
orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i
figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani
rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale
della legge n.407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle
vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e
alle vedove, liscrizione è consentita unicamente in via
sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso,
seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività
lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia
di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti,
massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane
ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.68, le
iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a
livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici
non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti,
sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Direzione generale per limpiego, entro 60 giorni
dalliscrizione, per laggiornamento dellAlbo e lespletamento
dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori
e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni allAlbo
nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di
collocamento di residenza delliscritto, entro lo stesso
termine.
BASE DI COMPUTO E QUOTA DI
RISERVA
La base di computo viene calcolata
sullorganico complessivo dellazienda. Per la
determinazione della quota di riserva, devono preventivamente
operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui
allarticolo 3, comma 4, e allarticolo 5, comma 2,
della legge n.68, riguardanti settori nei quali è precluso linserimento
lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le
categorie di lavoratori già previste nellarticolo 4, comma
1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per
effetto della normativa speciale di riferimento e della
consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei
lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di
apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso limpresa
utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori
assunti per attività da svolgersi esclusivamente allestero,
per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui allarticolo
18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.
Per quanto riguarda la
determinazione dellobbligo dei partiti politici, delle
organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarietà sociale, dellassistenza
e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative,
si ritiene che questo vada individuato in base alle norme
contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro che
svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo
per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che
abbiano prestato attività lavorativa, nellarco dellanno
solare, anche se non continuativamente, per un periodo
complessivo di nove mesi (fissato dallarticolo 4, comma 1,
per i contratti a termine) calcolato sulla base delle
corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di
calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al
disposto dellarticolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti
inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a
meno che linabilità non sia stata determinata dallinadempimento
del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene
del lavoro, accertato in sede giudiziale.
DATORI DI LAVORO CHE
OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
Nei confronti dei suddetti datori
di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende
tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie,
lobbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La
novità della disposizione rispetto al previgente regime
suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella
disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato
normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una
nuova assunzione, linserimento del lavoratore disabile
possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede,
sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi,
decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia,
se, precedentemente allassunzione del lavoratore disabile,
il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo
stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche
precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine,
il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento
nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di
insorgenza dellobbligo e dunque, per quanto sopra, dalla
data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto
informativo di cui allarticolo 9, comma 6, con le modalità
di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17
dicembre 1999, n.295.
Deve precisarsi che non sono da
considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto, per la durata dellassenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti
entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.
INVALIDI DEL LAVORO E
INVALIDI PER SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto
dallarticolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede
modalità peculiari per linserimento lavorativo degli
invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle
forze di polizia, al personale militare e della protezione civile,
accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione
professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto
dallarticolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi
soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al
lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di
inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente
occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e
della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al
progetto di formazione o di riqualificazione professionale
attivato.
SOSPENSIONE TEMPORANEA
DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina, allarticolo
art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso allistituto
e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il
verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento
amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di
amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di
apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento
collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la
semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui
dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che
riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate
dalla legge, è sufficiente per laccesso alla sospensione,
che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati
trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento
di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il
datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della
sospensione al servizio competente che, valutata la situazione
dellimpresa, può autorizzare la sospensione temporanea per
un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge menzioni
espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che
listituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori
non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette,
indicate nellarticolo 18, comma 2.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Il procedimento di autorizzazione
alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza
rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di
autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto
decentrato dei servizi per limpiego. In tale ottica, per
esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul
territorio nazionale, resta in capo allAmministrazione
centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione
decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali,
tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla
generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al
servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria
sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse
province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di
lavoro pubblici, la facoltà di effettuare lautocompensazione
seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle
sedi situate nello stesso ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione
della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la
domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere lautorizzazione
alla compensazione territoriale per unità produttive situate
nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in
cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la
compensazione. Il servizio valuta lammissibilità della
domanda in relazione alla situazione organizzativa dellazienda
e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le
opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati
con le modalità che saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione
territoriale che interessa unità produttive situate in diverse
regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata
dallultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni
nella Direzione generale per limpiego del Ministero del
lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni
dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento
obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti
utili ai fini della decisione.
ESONERI PARZIALI
Lart.5, comma 3 della legge
n.68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro
attività lavorativa, non possono occupare lintera
percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente
esonerati dallobbligo di assunzione a condizione che
versino al Fondo regionale per loccupazione una somma, pari
a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non
occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
Quanto sopra, in attesa dellemanazione
del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal
comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin dora indicare
le modalità e gli adempimenti per laccesso allistituto,
al fine di consentire la pronta operatività della normativa.
La domanda di esonero parziale può
essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il
servizio per limpiego del territorio in cui ha sede limpresa.
Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità
produttive, dislocate in diverse province, la domanda è
presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro
ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente allinoltro
della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa
interessata, i quali rilasciano lautorizzazione
relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere
adeguatamente motivata e diretta ad ottenere lesonero per
un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le
speciali condizioni dellattività aziendale (che
evidenziano la difficoltà di effettuare linserimento
mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione
lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di
attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali
si svolge lattività stessa, o nella particolare modalità
di svolgimento dellattività lavorativa; devono altresì
essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore
di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità
produttiva per la quale si richiede lesonero e le
caratteristiche dellattività svolta, nonchè la
consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e
il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative
interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero,
sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della
quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche
dellattività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori,
può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio
Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio dellautorizzazione,
i datori di lavoro versano al Fondo regionale per loccupazione
dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa
regionale), della regione in cui è situata lunità
operativa per la quale si chiede lesonero, il contributo
previsto dalla legge. Mentre lobbligo di pagamento del
contributo decorre necessariamente dal momento della
presentazione della domanda di autorizzazione allesonero
parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo,
come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che
determinano anche la periodicità con la quale il datore di
lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei
versamenti a tale titolo effettuati.
Il servizio provvederà inoltre ad
attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale
del lavoro, ai fini delleventuale irrogazione delle
sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato o
inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza
nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la
decadenza dallautorizzazione allesonero.
Si ritiene opportuno prevedere che
in attesa delladozione del provvedimento di esonero, il
servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi
occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e
comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento).
Qualora lautorizzazione non venga concessa, gli importi già
versati o da versare a titolo di contributo esonerativo
potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle
scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.
Si ravvisa, infine, lopportunità
che le regioni individuino modalità semplificate per le domande
di rinnovo dellautorizzazione dellesonero parziale e
per la modifica dellautorizzazione dipendente da mutamenti
dellassetto organizzativo o della natura giuridica dellimpresa.
GRADUALITA
Listituto della gradualità
delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un
ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n.236 del
1993, di conversione del decreto legge n.148, non è stato
modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova
quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un
intervento modificativo, da operare con la normativa di
esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per lautorizzazione
e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva
maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni. Come per
le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane
la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dellautorizzazione,
come previsto dalla legge di riferimento.
GRADUATORIE E AVVIAMENTO
Nellodierna fase di
passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai
servizi per limpiego, deve necessariamente dichiararsi la
validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività
del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per
evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti
ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le
esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i
nuovi principi dettati dalla legge n.68, pur nella non compiuta
definizione del processo di costituzione dei nuovi organi
amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della
graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i
vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della
disabilità (individuati dallatto di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le
attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per
categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il
competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico,
istituito dallarticolo 6, comma 2, lettera b) della legge n.68)
o comunque lorgano che, anche temporaneamente, ne esercita
la funzione, provvederà alla redazione della scheda
professionale allatto dellavviamento. Con labrogazione
dellarticolo 9 della legge n.638 del 1983 viene meno lautomatica
disposizione, da parte dellufficio che effettua lavviamento,
della visita di controllo dello stato invalidante, essendo
rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo lindividuazione
del nuovo assetto in materia. Nellimmediato, si ritiene che
lavviamento debba essere comunque effettuato, con riserva
di esercitare il potere di controllo, successivamente allavviamento
stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di
piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i
rinnovati criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa
della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno
consigliare liscrizione con riserva di successivo
accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni
sanitarie per laccertamento della disabilità, per non
pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n.68 attribuisce alle
regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la
concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno
essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene
corretto al momento indicare nellanzianità di iscrizione,
nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si
ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio
nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la
disciplina in materia di cui al d.P.R. n.246 del 1997.
CHIAMATA NUMERICA E
NOMINATIVA
Con riferimento alla ripartizione
delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo
quanto disposto dallarticolo 7, comma 1, della legge n.68,
si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle
assunzioni ancora da effettuare ai fini delladempimento
dellobbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano
un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di
assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto
stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate
con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento
alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti
gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti
politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da
questi promossi; tale terminologia intende senzaltro
ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla
del partito politico, dellorganizzazione sindacale o
sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono
ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui
statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra
i soggetti promotori.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Comè noto, larticolo
17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano
partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti
con pubbliche amministrazioni di certificare lavvenuto
adempimento degli obblighi di assunzione. Daltra parte, la
stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in
materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale
come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della
richiesta di avviamento entro sessanta giorni dallinsorgere
della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate,
nonché il generale spirito della legislazione consentono di
affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente,
ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di
assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola
rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie;
analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al
datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione,
in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte
le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione
di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.
Nellattuale fase di prima
applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare
gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la
dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già
presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia
pure ai sensi della legge n.482 del 1968. Per coloro che
richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data
e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione
del prospetto, limitatamente allanno 2000, dal relativo
decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione
contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto
secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di
riserva fissate dalla legge n.68.
Si precisa che la certificazione
di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è
pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di
appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di
ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di
lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il
territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.
DATORI DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di
effettuazione dellautocompensazione territoriale in
regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi
taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina
vigente in materia di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in
conformità con quanto previsto dallarticolo 36 del decreto
legislativo n.29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1,
del decreto legislativo n.80 del 1998, che i datori di lavoro
pubblici assolvono lobbligo di assunzione dei soggetti
disabili nonché di quelli di cui allarticolo 18, comma 2,
della legge n.68 mediante procedure selettive concorsuali e, per
le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito
della scuola dellobbligo, mediante lavviamento a
selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la
possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è
limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne lapplicazione
del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento,
fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data
in cui si è verificata la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso
deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dellavvenuta
attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle
condizioni previste dallordinamento in materia di
assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro
pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante
le convenzioni di cui allarticolo 11 della legge, il
predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione
al servizio competente di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è fatto
cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R.246
del 1997.
CONVENZIONI E ACCESSO AGLI
INCENTIVI
La procedura di ammissione alle
agevolazioni determinate dallarticolo 13 della legge n.68,
cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui allarticolo
11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina
il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del
visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui
contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri
provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il
ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma
conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie
forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa
Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla
predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello
nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le
parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni
stipulate ai sensi dellarticolo 12 della legge, di seguito
illustrate.
CONVENZIONI CON
COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
Larticolo 12 della legge n.68
regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per limpiego
e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. Listituto
si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore
disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di
lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed
assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il
professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di
lavoro; a ciò fa riscontro laccollo degli oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve
ritenersi, di quelli derivanti dallassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al
disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista,
oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto
dallimporto della commessa.
Nel rinviare al regolamento di
esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque
utile richiamare lattenzione sulla necessità di
individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i
requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o
del professionista disabile presso cui si effettua il distacco;
potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare liscrizione
da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che
le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle
oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la
durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere,
tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento
convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere
del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo
12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda
opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile
impiegato.
Ad ulteriore garanzia del
perseguimento dellobiettivo dellinserimento mirato,
si ravvisa inoltre lopportunità che il percorso formativo
del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle
professionalità da questi già possedute e soprattutto in
funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al
momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto.
Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la
determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino
nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il
coinvolgimento dellINPS nella fase della stipula della
convenzione (per la corretta determinazione degli oneri
previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE ALLA VALIDITA DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di funzionamento
dei nuovi servizi per limpiego a livello regionale e
provinciale e per non concentrare, nellimmediato, sulle
predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla
necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina
della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli
obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le
convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o
parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale,
compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino,
al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, leventuale
scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta
di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà
rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende
perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì
della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che
abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e
delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti
agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un
adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e
semplificate.
DISPOSIZIONI PER IL
COMPUTO DEI SOGGETTI GIA ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA
PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
Larticolo 18, comma 2, della
legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare
compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si
tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove
quote dobbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della
precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nellimmediatezza
dellentrata in vigore della legge, per esigenze meramente
pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito
loperatività dellimpianto, si ritiene opportuno
ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i
soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a
copertura della complessiva aliquota dobbligo, rinviando,
per una più puntuale definizione della problematica, al
regolamento di esecuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
GENERALI
Al fine di garantire il
funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in
alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i
connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione,
si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di
mantenere loperatività, fino alla completa definizione
dellassetto organizzativo decentrato, delle esistenti
strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere
le funzioni e i compiti che la normativa in materia di
decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio
attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni
adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità
renderà necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i
procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data
di entrata in vigore della legge n.68, si ritiene che essi
debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora,
relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti
formali, ancorchè di natura istruttoria. Si precisa, altresì,
che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio
1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo
la disciplina della legge n.68 del 1999.
IL
MINISTRO
CESARE
SALVI
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