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Le Norme da conoscere

 

L'articolo

Circolare n. 41 del 13 luglio 1990  

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 41 del 13 luglio 1990

Oggetto: Nuovo sistema sanzionatorio. Disciplina speciale prevista dall'articolo 4 del Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48:
- procedure concorsuali (comma 3);
- enti non economici, enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro (comma 5).

 

A scioglimento della riserva formulata al punto 2 della circolare n. 55/1988, si comunica che il Comitato esecutivo - tenuto conto anche delle direttive impartite in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ha fissato, con deliberazioni nn. 1 e 2 assunte l'11 gennaio 1990, criteri ed aliquote per l'attuazione delle particolari agevolazioni previste dall'articolo 4 della norma in oggetto relativamente alle imprese in stato di procedura concorsuale (comma 3) e ad enti, associazioni e fondazioni non aventi fine di lucro (comma 5).

1. Procedure concorsuali

Ricordato che per procedure concorsuali si intendono, ai fini che interessano, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e fallimentare, l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, va preliminarmente evidenziato che la possibilità di ridurre la somma aggiuntiva secondo la seguente tabella, che tiene conto sia delle diverse ipotesi di procedure concorsuali, sia dei diversi tipi di inadempienze cui far risalire le somme aggiuntive da ridurre, è subordinata alle seguenti due condizioni:

- pagamento integrale dei crediti per premi, addizionali, interessi di rateazione e spese;

- impossibilità del recupero integrale dei crediti per somme aggiuntive nella misura richiesta.

 

Ipotesi di Tipo di inadempienza

Ipotesi di procedure concorsuali

Evasione

Mancato o tardato pagamento

incertezza sull'obbligo assicurativo

1) Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa Sanzione pari al "prime rate" + 5 punti Sanzione pari al "prime rate" Sanzione pari al "prime rate" diminuito di 5 punti
2) Concordato preventivo e concordato fallimentare Sanzione pari al "prime rate" + 3 punti Sanzione pari al "prime rate" diminuito di 3 punti Sanzione pari agli interessi legali (attualmente 5%)
3) Amministrazione controllata e Amministrazione straordinaria Sanzione pari al "prime rate" Sanzione pari al "prime rate" diminuito di 5 punti Sanzione pari agli interessi legali (attualmente 5%)

N.B. Il "prime rate" è quello recepito nei decreti interministeriali che fissano il tasso di interesse di dilazione ed ha la stessa decorrenza.

Per quanto, in particolare, concerne il punto 2) (concordato preventivo e concordato fallimentare), la riduzione potrà essere concessa quando l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria non consenta la realizzazione delle procedure stesse.

Relativamente al punto 3) (amministrazione controllata e amministrazione straordinaria), la riduzione sarà concessa qualora risulti necessaria per la definizione o il superamento di una momentanea difficoltà aziendale e trovi, quindi, la sua giustificazione anche nel mantenimento dei posti di lavoro.

Qualora la riduzione nelle misure eccezionali fin qui indicate non sia sufficiente per il buon esito delle procedure e ciò risulti da attestazioni rilasciate dagli Organi ufficiali delle procedure stesse, potrà essere disposta una riduzione delle sanzioni ad una aliquota inferiore, ma sempre entro il limite minimo degli interessi legali (attualmente 5%), senza che ciò costituisca transazione, non potendo l'Istituto, come è noto, rinunciare, al di fuori della espressa previsione legislativa, a quanto ad esso dovuto.

Da tale ultima agevolazione sono esclusi il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, in quanto tali procedure non sono finalizzate al recupero della situazione aziendale e sociale.

Qualora in sede di riparto risulti integralmente pagato il credito relativo a premi, addizionali, interessi di rateazione e spese, la sanzione a suo tempo insinuata nella misura intera, potrà essere ridotta a seguito di istanza di parte.

Il beneficio in parola può essere concesso anche qualora l'istanza sia intervenuta nelle more dell'adozione della delibera in argomento, purché non risulti corrisposta la somma aggiuntiva nella misura originariamente richiesta.

Sono, inoltre, fatte salve le situazioni più favorevoli rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 8 bis della legge n. 11/1986, relativa ai datori di lavoro che, essendo parte in procedimenti amministrativi o giudiziari alla data del 31.12.85, potevano fruire della sospensione del termine per la regolarizzazione delle situazioni debitorie in essere alla data medesima.

2. Enti non economici

La somma aggiuntiva è ridotta ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo le misure ed i criteri fissati dal Comitato esecutivo, in caso di tardato pagamento dei premi, addizionali ed interessi di rateazione da parte di enti non economici o di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Condizione essenziale per il riconoscimento di tale agevolazione e che il tardato pagamento sia connesso alla documentata, ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

Tenuto conto della diversa autonomia di gestione finanziaria che condiziona gli enti in argomento, il Comitato esecutivo ha ritenuto di differenziarli in base alla prevalenza dei finanziamenti, individuabile in relazione alle entrate complessive.

Pertanto, le somme aggiuntive possono essere applicate nella misura pari agli interessi legali (attualmente 5%), in ragione d'anno, qualora i proventi derivino per almeno due terzi da finanziamenti a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

Nelle altre ipotesi, la somma aggiuntiva sarà pari alla suddetta misura degli interessi legali aumentata del 50% (attualmente 7,50%), in ragione d'anno.

Il beneficio in parola può trovare applicazione, in presenza di erogazioni non occasionali, ogni qualvolta le inadempienze verificatesi a partire dal periodo oggetto dei finanziamenti possono ritenersi determinate dall'indisponibilità dei relativi fondi alle date previste per il versamento dei premi, non risultando, in tali casi imputabile all'ente debitore l'inadempimento che ne è derivato.

Condizione per la concessione dell'agevolazione in argomento è che le pendenze contributive venutesi a creare siano sanate entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione dei finanziamenti.

Ove tale termine non sia rispettato, dovranno essere pretese le normali somme aggiuntive.

Il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta non intervenuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello della relativa richiesta da parte dell'Istituto, comporterà il ripristino delle sanzioni stesse nella misura inizialmente dovuta.

Nel precisare che per enti non economici si intendono, ai fini che interessano, quelli che esplicano la propria attività in campi tradizionalmente propri della pubblica amministrazione e quelli che, fornendo a privati prestazioni di beni o servizi, agiscono non a titolo imprenditoriale, ma a titolo di erogazione di diritto pubblico, occorre anche aggiungere che l'ampiezza della previsione normativa non consente di procedere ad una completa individuazione dei soggetti interessati. Pertanto, incomberà sugli stessi l'onere di dimostrare il diritto all'agevolazione di cui trattasi.

3. Competenza

In armonia con i criteri di decentramento funzionale in atto, competenti all'accertamento delle situazioni e dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle presenti istruzioni nonché all'assunzione dei relativi provvedimenti sono i Direttori regionali, interregionali e provinciale di Bolzano ed il Direttore della Sede regionale di Aosta, ai quali le Unità operative sottoporranno le singole fattispecie debitamente istruite.

Le suddette Direzioni, entro il 30 aprile di ciascun anno (a decorrere dal 1991), segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio rischi, il numero ed il tipo di istanze trattate nell'anno precedente nonché gli importi complessivi delle sanzioni richieste sia nella misura intera che nella misura ridotta per consentire una periodica informativa ai competenti Organi collegiali dell'Istituto.

 

 

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