Documento: Circolare n. 41 del 13 luglio 1990
Ricordato che per procedure concorsuali si intendono, ai fini che
interessano, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato
preventivo e fallimentare, l'amministrazione controllata e l'amministrazione
straordinaria, va preliminarmente evidenziato che la possibilità di ridurre la somma
aggiuntiva secondo la seguente tabella, che tiene conto sia delle diverse ipotesi di
procedure concorsuali, sia dei diversi tipi di inadempienze cui far risalire le somme
aggiuntive da ridurre, è subordinata alle seguenti due condizioni:
- pagamento integrale dei crediti per premi, addizionali, interessi di
rateazione e spese;
- impossibilità del recupero integrale dei crediti per somme
aggiuntive nella misura richiesta.
N.B. Il "prime rate" è quello recepito nei decreti
interministeriali che fissano il tasso di interesse di dilazione ed ha la stessa
decorrenza.
Per quanto, in particolare, concerne il punto 2) (concordato preventivo
e concordato fallimentare), la riduzione potrà essere concessa quando l'applicazione
delle sanzioni nella misura ordinaria non consenta la realizzazione delle procedure
stesse.
Relativamente al punto 3) (amministrazione controllata e
amministrazione straordinaria), la riduzione sarà concessa qualora risulti necessaria per
la definizione o il superamento di una momentanea difficoltà aziendale e trovi, quindi,
la sua giustificazione anche nel mantenimento dei posti di lavoro.
Qualora la riduzione nelle misure eccezionali fin qui indicate non sia
sufficiente per il buon esito delle procedure e ciò risulti da attestazioni rilasciate
dagli Organi ufficiali delle procedure stesse, potrà essere disposta una riduzione delle
sanzioni ad una aliquota inferiore, ma sempre entro il limite minimo degli interessi
legali (attualmente 5%), senza che ciò costituisca transazione, non potendo l'Istituto,
come è noto, rinunciare, al di fuori della espressa previsione legislativa, a quanto ad
esso dovuto.
Da tale ultima agevolazione sono esclusi il fallimento e la
liquidazione coatta amministrativa, in quanto tali procedure non sono finalizzate al
recupero della situazione aziendale e sociale.
Qualora in sede di riparto risulti integralmente pagato il credito
relativo a premi, addizionali, interessi di rateazione e spese, la sanzione a suo tempo
insinuata nella misura intera, potrà essere ridotta a seguito di istanza di parte.
Il beneficio in parola può essere concesso anche qualora l'istanza sia
intervenuta nelle more dell'adozione della delibera in argomento, purché non risulti
corrisposta la somma aggiuntiva nella misura originariamente richiesta.
Sono, inoltre, fatte salve le situazioni più favorevoli rientranti
nella previsione di cui all'art. 1, comma 8 bis della legge n. 11/1986, relativa ai datori
di lavoro che, essendo parte in procedimenti amministrativi o giudiziari alla data del
31.12.85, potevano fruire della sospensione del termine per la regolarizzazione delle
situazioni debitorie in essere alla data medesima.
2. Enti non economici
La somma aggiuntiva è ridotta ad un tasso non inferiore a quello degli
interessi legali, secondo le misure ed i criteri fissati dal Comitato esecutivo, in caso
di tardato pagamento dei premi, addizionali ed interessi di rateazione da parte di enti
non economici o di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Condizione essenziale per il riconoscimento di tale agevolazione e che
il tardato pagamento sia connesso alla documentata, ritardata erogazione di contributi o
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
Tenuto conto della diversa autonomia di gestione finanziaria che
condiziona gli enti in argomento, il Comitato esecutivo ha ritenuto di differenziarli in
base alla prevalenza dei finanziamenti, individuabile in relazione alle entrate
complessive.
Pertanto, le somme aggiuntive possono essere applicate nella misura
pari agli interessi legali (attualmente 5%), in ragione d'anno, qualora i proventi
derivino per almeno due terzi da finanziamenti a carico dello Stato o di altra pubblica
amministrazione.
Nelle altre ipotesi, la somma aggiuntiva sarà pari alla suddetta
misura degli interessi legali aumentata del 50% (attualmente 7,50%), in ragione d'anno.
Il beneficio in parola può trovare applicazione, in presenza di
erogazioni non occasionali, ogni qualvolta le inadempienze verificatesi a partire dal
periodo oggetto dei finanziamenti possono ritenersi determinate dall'indisponibilità dei
relativi fondi alle date previste per il versamento dei premi, non risultando, in tali
casi imputabile all'ente debitore l'inadempimento che ne è derivato.
Condizione per la concessione dell'agevolazione in argomento è che le
pendenze contributive venutesi a creare siano sanate entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di erogazione dei finanziamenti.
Ove tale termine non sia rispettato, dovranno essere pretese le normali
somme aggiuntive.
Il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta non intervenuto entro
il giorno 20 del mese successivo a quello della relativa richiesta da parte dell'Istituto,
comporterà il ripristino delle sanzioni stesse nella misura inizialmente dovuta.
Nel precisare che per enti non economici si intendono, ai fini che
interessano, quelli che esplicano la propria attività in campi tradizionalmente propri
della pubblica amministrazione e quelli che, fornendo a privati prestazioni di beni o
servizi, agiscono non a titolo imprenditoriale, ma a titolo di erogazione di diritto
pubblico, occorre anche aggiungere che l'ampiezza della previsione normativa non consente
di procedere ad una completa individuazione dei soggetti interessati. Pertanto, incomberà
sugli stessi l'onere di dimostrare il diritto all'agevolazione di cui trattasi.
3. Competenza
In armonia con i criteri di decentramento funzionale in atto,
competenti all'accertamento delle situazioni e dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle
presenti istruzioni nonché all'assunzione dei relativi provvedimenti sono i Direttori
regionali, interregionali e provinciale di Bolzano ed il Direttore della Sede regionale di
Aosta, ai quali le Unità operative sottoporranno le singole fattispecie debitamente
istruite.
Le suddette Direzioni, entro il 30 aprile di ciascun anno (a decorrere
dal 1991), segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio rischi, il numero ed il
tipo di istanze trattate nell'anno precedente nonché gli importi complessivi delle
sanzioni richieste sia nella misura intera che nella misura ridotta per consentire una
periodica informativa ai competenti Organi collegiali dell'Istituto.