Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 14 del 12 marzo 1998
Oggetto: Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica": articolo 59, comma 22. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza
pubblica": articolo 1, commi da 217 a 222, 224, 225 e 233. Decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538, recante
"disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi
e di regolarizzazione di posizioni previdenziali": articolo, 1. Nuovo sistema
sanzionatorio.
QUADRO NORMATIVO
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662: articolo 1, commi da 217 a 222,224 e
225.
Legge
27 dicembre 1997, n. 449: articolo 59, comma 22 (che modifica l'articolo 1, comma 217, lettera b, della legge n. 662/1996).
Sistema sanzionatorio vigente dal 1°. 1.1997.
- Decreto interministeriale 18 marzo 1997.
Determinazione di criteri per l'applicazione della sanzione "una tantum" da
applicare in caso di evasione contributiva (in base all'articolo 1, comma 217, lettera b,
della legge n. 662/1996).
- Decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538: articolo 1. Sistema
sanzionatorio vigente dal 24 ottobre 1996.
- Decreto interministeriale 23 dicembre 1996.
Determinazione di criteri per l'applicazione della sanzione "una tantum" da
applicare in caso di evasione contributiva (in base all'articolo 1, comma 1, lettera b,
del decreto-legge n. 538/1996).
PREMESSA
Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997, è
stata pubblicata la legge n. 449/1997, che, all'articolo 59, comma 22, modifica - con decorrenza 1° gennaio 1997 - l'articolo 1,
comma 217, lettera b), della legge n.662/1996,
la quale prevede, come noto, il nuovo sistema sanzionatorio (supplemento ordinario alla
G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996).
Alla luce di quanto sopra, ed al fine di rilasciare organiche
istruzioni, si ritiene opportuno illustrare compiutamente le predette diverse normative
succedutesi nel tempo dopo la legge n. 48/1988.
Il nuovo sistema sanzionatorio apporta alla previgente normativa (di
cui alla detta legge n. 48/1988) sostanziali modifiche sia in merito alla misura delle
sanzioni civili, sia in merito a speciali cause di esclusione dal pagamento di sanzioni
civili ed amministrative.
In sintesi - rispetto al precedente sistema di cui alla legge n.
48/1988 - la nuova normativa stabilisce, da un lato, sanzioni meno onerose per le
omissioni e, dall'altro, sanzioni differenziate e, talvolta, più onerose per le evasioni.
Al riguardo, si precisa che l'omissione si verifica nel caso di mancato
o ritardato pagamento di premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie.
L'evasione si realizza, invece, nel caso in cui l'inadempienza nel
versamento dei premi sia connessa a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Ciò che contraddistingue l'omissione dall'evasione è, quindi, la
rilevabilità o meno dei premi dovuti: nella prima ipotesi, si è in presenza di un
mancato o tardato pagamento di premi comunque determinabili dall'istituto tramite l'esame
delle denunce obbligatorie; nella seconda ipotesi, detta rilevabilità è resa impossibile
a causa della condotta omissiva o infedele del datore di lavoro.
Per entrambe le fattispecie, l'inadempienza consiste sostanzialmente
nel mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge per il versamento dei premi (cfr.
all. n. 1).
Tanto premesso - considerata l'irretroattività della legge n.
662/1996 e l'espressa abrogazione
dell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 536/1987 convertito in legge n.
48/1988 - ogni inadempienza sorta in data anteriore al l° gennaio1997 dovrà essere
disciplinata, fino al pagamento del premio, dai diversi regimi sanzionatori succeduti nel
tempo.
Ne deriva che il calcolo delle sanzioni civili dovrà essere riferito,
fino al 23 ottobre 1996, alla legge n. 48/1988 e, successivamente, ai regimi introdotti
dal decreto-legge
n. 538/1996 e dalla legge n.
662/1996, modificata dalla legge n. 449/1997
(v. allegato n. 2).
NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
1. DISCIPLINA EX ARTICOLO 1, COMMI DA 217 A 222 E 224, DELLA
LEGGE N. 662/1996.
Decorrenza ed ambito di applicazione.
Le disposizioni della legge in esame entrano in vigore dal 1° gennaio 1997 (art. 3,
ultimo comma). Le norme suindicate trovano, così, applicazione alle inadempienze avvenute
od in corso da tale data in poi.
La disciplina a regime si suddivide in:
* ordinaria (art. 1, commi 217 e 218), poiché afferente al pagamento delle sanzioni
nella nuova misura intera stabilita dalla legge;
* speciale (art. 1, commi 220, 221 e 224), poiché afferente al pagamento delle
sanzioni in misura ridotta fino agli interessi legali.
Sono state, inoltre, considerate le specifiche cause di esclusione dal pagamento di
sanzioni civili ed amministrative (art. 1, commi 219 e 222).
1.1. DISCIPLINA ORDINARIA (art. 1, commi 217 e 218).
In relazione alle varie ipotesi di inadempimento, le nuove disposizioni
prevedono, a titolo di sanzione civile, il pagamento di una somma aggiuntiva in ragione
d'anno, commisurata in percentuale all'importo non versato "entro il termine
stabilito", fino ad una misura massima pari all'ammontare dei premi omessi od evasi.
La predetta somma aggiuntiva dovrà essere calcolata sino alla data di
effettivo pagamento del premio.
Inoltre le medesime disposizioni prevedono, per i casi di
"evasioni", anche il pagamento di una ulteriore sanzione civile (cd. "una
tantum") da graduare secondo criteri fissati con decreto interministeriale, in
relazione all'entità dell'evasione ed al comportamento dei contribuente. Questa ulteriore
sanzione "una tantum" viene applicata in misura fissa, indipendentemente dalla
durata del ritardo.
Ciò rilevato, si espone ora la tipologia delle inadempienze,
illustrando prima le omissioni e, poi, le evasioni.
1.1.1. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DI PREMI (comma 217, lettera a).
Si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari all'interesse di differimento
e dilazione - di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n.
537/1981, e successive modificazioni ed integrazioni - maggiorato di tre punti.
Per la concreta determinazione della sanzione, dovrà essere considerato il tasso in
vigore al momento del pagamento dei premi effettuato in ritardo.
1.1.2. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DI PREMI DERIVANTE DA OGGETTIVE INCERTEZZE
CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI SULLA RICORRENZA
DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO, SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTO IN SEDE GIUDIZIALE O
AMMINISTRATIVA (comma 218).
Tale inadempienza è motivata da "oggettive incertezze" sulla
ricorrenza dell'obbligo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
Queste incertezze devono essere "oggettive" e, dunque, connesse ad effettivi
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.
In tali ipotesi, la norma prevede la fissazione di un nuovo termine
entro il quale provvedere.
Se il pagamento dei premi dovuti avviene entro il termine (proroga)
fissato dall'istituto, si applica una somma aggiuntiva pari all'interesse di differimento
e dilazione senza alcuna maggiorazione.
Se, invece, il pagamento del dovuto avviene oltre tale termine, sono
automaticamente ripristinate le sanzioni civili previste per l'inadempienza originaria
(comma 217, lettera a).
1.1.3. EVASIONE ACCERTATA D'UFFICIO (comma 217, lettera b).
Come già illustrato, si considera "evasione" l'inadempienza
derivante da denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Per tale inadempimento, si applica la medesima somma aggiuntiva
inerente all'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di premi e, dunque, l'interesse di
differimento e dilazione maggiorato di tre punti.
Inoltre, viene irrogata una sanzione "una tantum" da graduare
sui criteri fissati con decreto interministeriale 18 marzo 1997 (all. n. 3), in relazione
all'entità dell'evasione. Per la concreta applicazione di tale ulteriore sanzione, si
rinvia alle tre misure di graduazione (75%, 88% e 100% dei premi evasi) indicate nel
citato decreto.
1.1.4. EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI O RICHIESTE DA PARTE
DEGLI ENTI IMPOSITORI (comma 217, lettera b).
Al riguardo, giova premettere che il già accennato articolo
59, comma 22, della legge n. 449/1997 ha
modificato - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - il comma 217, lettera b, sopprimendo
l'originaria sanzione "una tantum" nella misura fissa del 30% del premio dovuto.
Sono da ritenere "spontanee" le denunce effettuate per
inadempienze non ancora oggetto di formale contestazione, anche da parte di altri Enti
previdenziali o della Direzione provinciale del lavoro.
Per effetto di quanto sopra, le fattispecie previste sono le seguenti.
A) Denuncia spontanea entro 6 mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei premi
- Se i premi evasi sono pagati entro 30 giorni dalla
denuncia spontanea, si applica solo la somma aggiuntiva prevista per l'omissione di cui al
comma 217, lettera a), ovvero l'interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre
punti.
E' sottinteso che una domanda di dilazione entro tale termine, ancorché successivamente
accolta, non può sostituire l'effettivo pagamento previsto dalla legge.
- Se, al contrario, i premi evasi sono pagati oltre 30 giorni dalla denuncia
spontanea, si applica la somma aggiuntiva appena citata nonché l'ulteriore sanzione
"una tantum" graduata con l'anzidetto decreto interministeriale 18 marzo 1997.
In particolare, la sua misura sarà concretamente riferita ad una delle tre graduazioni
indicate dal decreto (50%, 62%, 75%) accanto alla dizione "regolarizzazione in
seguito a denuncia spontanea oltre i 6 mesi dal termine per il versamento" (cfr. all.
n.3).
B) Denuncia spontanea oltre 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei premi.
- Si applica l'anzidetta somma aggiuntiva nonché la sanzione "una
tantum" in una delle tre misure di graduazione già illustrate (50%, 62%, 75%).
Ne deriva che, al fine di consentire al soggetto che ha spontaneamente denunciato entro
6 mesi la propria situazione debitoria la regolarizzazione entro 30 giorni, si raccomanda
- da parte delle Sedi - la massima tempestività nella liquidazione dei premi evasi.
1.1.5. ESEMPI DI EVASIONI DENUNCIATE SPONTANEAMENTE.
Per la pratica attuazione di quanto sopra illustrato, si espongono esemplificazioni
relative alle fattispecie più ricorrenti, rinviando, nel contempo, alle misure
percentuali indicate nel decreto interministeriale 18 marzo 1997 (all. n.3).
* Attività iniziata il 2 gennaio 1997 e spontaneamente denunciata il 1° luglio 1997
(evasione totale).
- Se il pagamento del premio evaso è avvenuto entro 30 giorni dal 1° luglio, si
applica solo la somma aggiuntiva pari all'interesse di differimento e dilazione maggiorato
di 3 punti, trattandosi di regolarizzazione entro 30 giorni.
- Se, invece, il pagamento dei premio evaso è avvenuto oltre 30 giorni, si applica la
predetta somma aggiuntiva nonché la sanzione "una tantum" nella misura del 75%
dell'importo evaso, trattandosi di regolarizzazione oltre 30 giorni.
* Attività iniziata il 2 gennaio 1997 e spontaneamente denunciata il 1° agosto 1997
(evasione totale).
- Si applica la citata somma aggiuntiva nonché la sanzione l'una tantum" nella
misura del 75% del premio evaso, trattandosi di denuncia spontanea oltre 6 mesi.
* Titolo di retribuzione erogato nel 1997 e denunciato spontaneamente il 20 agosto 1998
(entro 6 mesi dal 20 febbraio 1998), seguìto da regolarizzazione entro 30 giorni da tale
data.
- Si applica solo l'anzidetta somma aggiuntiva, trattandosi di regolarizzazione entro
30 giorni.
* Titolo di retribuzione erogato nel 1997 e denunciato spontaneamente il 20 settembre
1998 (evasione oltre la metà del premio dovuto).
- Si applica la citata somma aggiuntiva nonché la sanzione "una tantum"
nella misura del 62% del premio evaso (al 21 febbraio 1998), trattandosi di denuncia
spontanea oltre 6 mesi relativa ad una evasione oltre la metà del premio dovuto.
* Titolo di retribuzione erogato nel 1996 e nel 1997 e denunciato spontaneamente il 20
agosto 1998 (evasioni oltre la metà del premio dovuto), seguìto da regolarizzazione
entro 30 giorni da tale data.
- Per la prima evasione (al 21.2.1997), si applica la predetta somma aggiuntiva nonché
la sanzione "una tantum" nella misura del 62% del premio evaso, trattandosi di
denuncia spontanea oltre 6 mesi relativa ad una evasione oltre la metà dei premio dovuto.
- Per la seconda evasione (al 21.2.1998), si applica solo la medesima somma aggiuntiva,
trattandosi di regolarizzazione entro 30 giorni.
1.1.6. MISURA MASSIMA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA.
Come già accennato al paragrafo 1.1, il limite massimo della somma aggiuntiva -
prevista sia per le omissioni che per le evasioni - non può, comunque, superare il 100%
dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (ferma restando, naturalmente, la
sanzione "una tantum" per le evasioni).
Non sono, quindi, più previsti gli interessi legali aggiuntivi di cui alla precedente
normativa.
1.2. DISCIPLINA SPECIALE (art. 1, commi 220, 221 e 224).
Per le inadempienze causate da particolari, oggettive situazioni di difficoltà dei
datori di lavoro è prevista la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura minima,
degli interessi legali, in deroga alle suindicate sanzioni "ordinarie".
In sintesi, le particolari fattispecie riguardano:
* procedure concorsuali (comma 220);
* enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro
(comma 221);
* situazioni con possibili rilevanti riflessi negativi in campo occupazionale (comma
224).
1.2.1 PROCEDURE CONCORSUALI (comma 220).
Il comma 220 conferma la stessa disposizione contenuta nel decreto-legge n. 536/1987
convertito in legge n. 48/1988 (art. 4, comma 3), prevedendo che, "nelle ipotesi di
procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma
aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori".
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione - con delibera n. 702 del
13 maggio 1997 - ha stabilito tali criteri, approvando la tabella 'W' (all. n. 5) recante
diverse aliquote ridotte, in funzione sia dei tipo di inadempienza, sia dei tipo di
procedura concorsuale,
E' implicito che, per le evasioni, l'applicazione della riduzione della
somma aggiuntiva comporta l'automatico esonero dal pagamento dell'ulteriore sanzione
"una tantum".
Si rammenta che, a prescindere dalla variabilità dei "prime
rate", l'aliquota ridotta non potrà, comunque, essere inferiore ai limite minimo
costituito dagli interessi legali.
La tabella in esame, rispetto a quella contenuta nella circolare
n. 41/1990, dispone riduzioni più
favorevoli, per non rendere eccessivamente gravose le posizioni dei datori di lavoro in
serie difficoltà economiche e, nel contempo, per attenuare i riflessi negativi
occupazionali.
Tuttavia resta fermo che l'accoglimento dell'istanza di riduzione della
somma aggiuntiva (secondo le aliquote elencate in tabella) è subordinato alle seguenti
condizioni:
- l'inizio della procedura concorsuale non deve essere, comunque, anteriore alla
scadenza contributiva non rispettata (infatti l'inadempienza deve essere obiettivamente
connessa a tale procedura);
- preventivo pagamento integrale dei credito per premi e spese;
- preventiva accertata impossibilità di recupero integrale del credito per somma
aggiuntiva nella misura ordinaria (ad esempio, accertata dall'Organo della procedura
concorsuale).
In tali casi, occorre fissare un termine per il versamento della somma
aggiuntiva nella misura ridotta che, se non osservato, comporterà la decadenza
dall'agevolazione, con la conseguente applicazione della somma aggiuntiva nella misura
ordinaria (e della sanzione "una tantum", per le evasioni), calcolata
dall'originaria scadenza non rispettata al pagamento tardivo del premio.
1.2.2. ENTI NON ECONOMICI, ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO
(comma 221).
Anche il comma 221 conferma la stessa disposizione contenuta nel
decreto-legge n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988 (art. 4, comma 5), prevedendo
che, "in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la somma
aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano
connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici
previsti per legge o convenzione".
Al riguardo, si premette che l'agevolazione della riduzione concerne
soltanto gli "omessi o ritardati versamenti" e non anche, quindi, le evasioni.
Ciò premesso, in analogia a quanto disposto con la citata circolare
n. 41/1990, il Consiglio di Amministrazione -
con delibera n. 701 del 13 maggio 1997 - ha ritenuto di distinguere i detti organismi
secondo la prevalenza complessiva, o meno, dei finanziamenti pubblici ricevuti. E' stato,
così adottato il seguente schema:
* Per gli Enti i cui proventi (entrate complessive) consistono per almeno 2/3 in
finanziamenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, anche non statale, si
applicano gli interessi legali (attualmente: 5%).
* Per tutti gli altri Enti, si applica una sanzione pari agli interessi legali
aumentati del 50% (attualmente: 7,5%).
Le condizioni alle quali è subordinato l'accoglimento dell'istanza di
riduzione della somma aggiuntiva sono le seguenti:
- l'inadempienza deve essere obiettivamente causata dall'indisponibilità di un
finanziamento pubblico non occasionale alla data prevista dalla legge per il versamento
del premio (deve essere, infatti, dimostrata la necessità dell'erogazione pubblica);
- l'Ente deve dimostrare il requisito della prevalenza complessiva dei finanziamenti
pubblici ricevuti (almeno 2/3) mediante l'esibizione dei bilanci od altra idonea
documentazione contabile;
- la pendenza contributiva deve essere regolarizzata entro il giorno 20 del mese
successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione tardiva, che dovrà essere
specificamente documentata (il mancato rispetto del termine verrà considerato una vera e
propria omissione: cfr. paragrafo 1.1.1.).
Infine, analogamente alle procedure concorsuali, è sottinteso che -
una volta fissato dall'Istituto il termine per versare la somma aggiuntiva nella misura
ridotta - ove esso non sia rispettato, vi sarà l'immediata decadenza dal l'agevolazione,
con la conseguente applicazione della somma aggiuntiva nella misura ordinaria, calcolata
dall'originaria scadenza non rispettata al pagamento tardivo del premio.
1.2.3. DECRETI INTERMINISTERIALI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI (comma 224).
Tale comma modifica l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in
legge l° giugno 1991, n. 166 (recante "disposizioni urgenti in materia
previdenziale").
In casi particolari di riflessi negativi occupazionali, le ditte possono avanzare
"motivata e documentata istanza" al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ed agli enti impositori, per ottenere la riduzione delle sanzioni civili fino
alla misura minima degli interessi legali. A seguito di ciò, può essere eventualmente
emanato uno specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, per disporre la
riduzione in esame.
I predetti casi particolari riguardano:
* le ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, nonché le ipotesi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato
all'autorità giudiziaria, "in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo
occupazionale di particolare rilevanza" (citato art. 3, comma 1, lettera a).
* le ipotesi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica "in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore" (citato art. 3, comma
1, lettera b).
L'anzidetta "motivata e documentata istanza" di riduzione deve riferirsi alle
ipotesi particolari appena descritte.
Ciò premesso, le Unità territoriali provvederanno a comunicare ai datori di lavoro
l'opportunità di inviare le istanze di riduzione - debitamente motivate e documentate -
direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha competenza
primaria.
Comunque le eventuali istanze ricevute da codeste Unità dovranno tempestivamente
essere trasmesse a questa Direzione Generale (Direzione Centrale Rischi), che provvederà
per i successivi incombenti di competenza.
1.3. ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI CIVILI ED INTERESSI PER LE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E GLI ENTI LOCALI (art. 1, comma 219).
La norma prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato "nonché gli enti locali" - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - siano
esonerati dall'obbligo di versare qualsiasi somma, a titolo di risarcimento patrimoniale,
che ecceda i contributi o premi omessi od evasi.
Salva diversa interpretazione che dovesse essere fornita dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, l'esonero riguarda solo gli enti territoriali,
quelli cioè nei quali il territorio assurge a valore di elemento costitutivo o quanto
meno di particolare rilevanza.
Potranno, quindi, avvalersi dell'esonero Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane, Consorzi tra i predetti enti.
L'esonero in argomento è valido per qualsiasi tipo di sanzione civile
non corrisposta alla data del 1° gennaio 1997, anche se relativa a premi scaduti in
epoche anteriori.
Ne deriva che - trattandosi di esonero dall'obbligo di versare le
sanzioni civili, anziché di estinzione dell'obbligo medesimo - le eventuali somme versate
dal 1997 in poi, a titolo di sanzioni civili, non potranno essere rimborsate.
Si rileva, infine, che l'esonero non esime tali enti dal versare i
premi dovuti alle scadenze di legge.
E, pertanto, sarà cura delle Unità territoriali provvedere
all'attivazione immediata delle procedure ingiuntive e coattive previste dalle vigenti
disposizioni di legge per il recupero del credito per premi.
1.4. ESTINZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INTEGRALE PAGAMENTO DI PREMI,
SANZIONI CIVILI ED INTERESSI (art. 1, comma 222).
Il versamento integrale dei premi e di tutto quanto dovuto a titolo di interessi, somme
aggiuntive e sanzioni civili estingue le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui
all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
Atteso il riferimento del comma 222 all'articolo 35 nella sua interezza, il pagamento
integrale del dovuto - per le inadempienze a decorrere dal 1° gennaio 1997 - estingue
automaticamente le sanzioni amministrative relative alle violazioni
"sostanziali", "dirette" o "indirette". L'estinzione
riguarda anche le violazioni "formali", con esclusione di quelle derivanti dagli
inadempimenti connessi all'eventuale erogazione delle prestazioni.
Per quanto riguarda i riflessi che detta norma potrà avere sugli effetti della legge
n. 689/1981, si fa riserva di successive comunicazioni.
1.5. INTERESSI LEGALI.
L'articolo
2, comma 185, della legge n. 662/1996 ha
sostituito l'articolo 1284, comma 1, del Codice Civile.
Il nuovo testo del comma 1 è così formulato:
"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura,
sulla base dei rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il
15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per
l'anno successivo."
La variazione dal 10 al 5 per cento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997 e si
riferisce a tutte le ipotesi di applicazione degli interessi legali.
2. DISCIPLINA EX ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 538/1996.
Decorrenza ed ambito di applicazione.
Tale provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 249 del 23.10.1996. Nonostante la
sua decadenza per mancata conversione, gli atti e gli effetti prodottisi nel periodo della
sua vigenza sono stati salvati dalla legge n. 662/1996 (articolo 1, comma 233).
Ne deriva che le norme contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 538/1996 trovano piena applicazione alle inadempienze avvenute od in corso
dal 24 ottobre 1996.
Questo sistema sanzionatorio non è molto dissimile da quello in vigore dal 1997.
Infatti le sole differenze rispetto alla legge n. 662/1996 sono le seguenti:
* le evasioni hanno un trattamento meno severo (art. 1, comma 1, lettera b, del decreto-legge
n. 538/1996);
* l'esonero dal pagamento di sanzioni civili ed interessi concerne solo le
amministrazioni statali, e non anche gli enti locali (art. 1, comma 3).
Ciò premesso, si illustrano solo tali due argomenti distintivi, mentre per il resto si
conferma integralmente quanto esposto alle pagine precedenti.
2.1. EVASIONE ACCERTATA D'UFFICIO ED EVASIONE SEGUITA DA DENUNCIA SPONTANEA
(articolo 1, comma 1, lettera b).
Rispetto all'articolo 1, comma 217, lettera b), della legge n. 662/1996, il decreto in esame ha previsto:
* la sanzione "una tantum" con una graduazione meno elevata (dal 30% al 50%);
* un periodo maggiore perla denuncia spontanea (12 mesi);
Tranne queste due differenze, il contenuto delle disposizioni è identico.
2.1.1. EVASIONE ACCERTATA D'UFFICIO.
Tale inadempienza corrisponde, naturalmente, al primo tipo di evasione delineato al
paragrafo 1.1.3.
Oltre alla medesima somma aggiuntiva (interesse di differimento e dilazione maggiorato
di tre punti), si applica la sanzione "una tantum" secondo i criteri fissati con
decreto interministeriale del 23 dicembre 1996. Per la concreta applicazione di tale
ulteriore sanzione, si rinvia alle tre misure di graduazione (40%, 45% e 50% dei premi
evasi) indicate nel citato decreto (all. n. 4).
2.1.2. EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI O RICHIESTE DA PARTE
DEGLI ENTI IMPOSITORI.
Le fattispecie previste sono le seguenti.
A) Denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
premi.
- Se i premi evasi sono pagati entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, si applica
solo la suesposta somma aggiuntiva (interesse di differimento e dilazione maggiorato di
tre punti).
- Se, al contrario, i premi evasi sono pagati oltre 30 giorni dalla denuncia
spontanea, si applica la somma aggiuntiva ora citata nonché l'ulteriore sanzione
"una tantum" così come graduata con il decreto interministeriale 23.12.1996. In
particolare, la sua misura sarà concretamente riferita ad una delle tre graduazioni
indicate su tale decreto (30%, 35%, 40%) accanto alla dizione "regolarizzazione in
seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento" (cfr.
all. n. 4).
B) Denuncia spontanea oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
premi.
- Si applica l'anzidetta somma aggiuntiva nonché la sanzione "una tantum" in
una delle tre misure di graduazione già indicate (30%, 35%, 40%).
2.2 ESONERO DAL PAGAMENTO DI SANZIONI CIVILI ED INTERESSI PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO (articolo 1, comma 3).
Tale esonero - relativo alle sole amministrazioni statali - non riguarda le competenze
dell'Istituto, poiché con dette amministrazioni non intercorre alcun rapporto
assicurativo.
PRECEDENTE SISTEMA SANZIONATORIO
3. DISCIPLINA PRECEDENTE (articolo 4 del decreto-legge n. 536/1987 convertito in legge
n. 48/1988).
Decorrenza ed ambito di applicazione.
Come già ricordato, tale disciplina è applicabile a tutte le inadempienze avvenute
fino al 23 ottobre 1996.
***
Per ciò che non è stato espressamente previsto, si richiamano le istruzioni della circolare
n. 55/1988, in quanto applicabili.
MODALITA' OPERATIVE TRANSITORIE
Infine - in attesa dei rilascio della nuova procedura informatica - si dispone, con
effetto immediato, l'apposizione di uno specifico timbro su tutte le richieste di sanzioni
civili, con la seguente dicitura:
"Si fa riserva di rideterminare l'esatto importo delle sanzioni civili
complessivamente dovute, ai sensi della legge n. 662/96 e della legge n. 449/97"
Ove necessario, saranno diramate altre istruzioni transitorie.
Allegato n. 1 alla circ. n. 14/1998
"TERMINE STABILITO"
Per identificare il "termine stabilito" dalla legge per il versamento dei
premi, occorre fare riferimento ai seguenti termini indicati dal T.U. n.
1124/1965.
* Pagamenti per
autoliquidazione "ex" artt. 28 e 44 T.U. |
|
-a scadenza fissa: - a
scadenza non fissa: |
20 febbraio 20 del secondo
mese successivo a quello di cessazione dell'attività |
* Altri pagamenti "ex"
art. 12 T.U. |
|
- per denuncia di esercizio: -
per denuncia di variazione di estensione e di natura del rischio: |
giorno iniziale dell'attività
principale giorno iniziale della variazione |
Altri pagamenti "ex"
art. 44, 4° comma, T.U.: |
20 del mese successivo a quello
di richiesta dell'Istituto |
Allegato n. 2 alla circ. n. 14/1998
Allo scopo di fornire maggiore chiarezza in ordine alle modalità di
applicazione delle sanzioni succedutesi nel tempo, si provvede alla formulazione di taluni
esempi, ritenuti più significativi, che riguardano inadempienze avvenute sino al 23
ottobre 1996 (ultimo giorno di vigenza della L. n. 48/88) e regolarizzate nel 1997.
In via preliminare, è da precisare che l'importo della somma
aggiuntiva calcolato in vigenza del D.L. n. 538/96 e della L. n. 662/96 non potrà essere
superiore al 100% dei premi omessi o evasi, maggiorati, questi ultimi, dell'importo
"una tantum" nella misura prevista, per le diverse fattispecie, dai DD.MM.
23.12.1996 e 18.3.1997.
Tuttavia, tale limitazione non ricorre allorchè il superiore importo
sia stato già raggiunto alla data del 23 ottobre 1996 secondo i calcoli effettuati ex
lege n. 48/88, che, come noto, prevede, a titolo di sanzione, sino al 200% dei premi
omessi od evasi, oltre gli interessi legali.
Pertanto, sino alla data del 23.10.1996, si applica il tetto previsto
dalla legge n. 48/88; successivamente al 23 ottobre 1996 si applica quello previsto dal
D.L. n. 538/96 e dalla legge n. 662/96.
Conseguentemente, se l'importo della somma aggiuntiva quantificato alla
data del 23.10.1996 ha superato il tetto del 100% dei premi stabilito dalla nuova
normativa, tale importo sarà quello da richiedere.
In difetto, si dovrà proseguire nel calcolo della somma aggiuntiva
sempre nel limite del massimale previsto dalla nuova normativa.
Ulteriori precisazioni sono da formulare per la sanzione "una
tantum" da applicare alle evasioni regolarizzate successivamente al 23 ottobre 1996,
distinguendo le ipotesi in cui la somma aggiuntiva ex lege n. 48/88 sia maturata in misura
inferiore, pari o superiore al 100% dei premi evasi.
Ne deriva, così, quanto segue:
- Se alla data del 23.10.1996 la somma aggiuntiva ex lege n. 48/88 è
maturata in misura inferiore al 100% dei premi evasi, la medesima può continuare
ad aumentare, ai sensi del D.L. n. 538/96 e della legge n. 662/96, fino al detto limite
massimo del 100%.
Inoltre si applica la sanzione "una tantum" di cui al D.M.
18.3.1997, graduata dal 50% al 100% dei premi evasi (semprechè non si tratti di evasione
denunciata spontaneamente entro 6 mesi e regolarizzata entro 30 giorni: cfr. paragrafo
1.1.4., lettera a).
- Se alla data del 23.10.1996 la somma aggiuntiva ex lege n. 48/88 è
maturata in misura pari al 100% dei premi evasi, la medesima si cristallizza in tale
importo.
Inoltre si applica l'anzidetta sanzione "una tantum".
- Se alla data del 23.10.1996 la somma aggiuntiva ex lege n. 48/88 è
maturata in misura superiore al 100% dei premi evasi, ma inferiore al limite massimo
complessivo previsto dal D.L. n. 538/96 e dalla legge n. 662/96 (100% più "una
tantum"), si applica quest'ultimo importo: 100% dei premi evasi più sanzione
"una tantum".
- Se alla data del 23.10.1996 la somma aggiuntiva ex lege n. 48/88 è
maturata in misura superiore al limite massimo previsto dal D.L. n. 538/96 e dalla legge
n. 662/96, si applica l'importo della stessa somma aggiuntiva maturata al 23 ottobre.
In quest'ultima ipotesi, dunque, non si applica l'ulteriore sanzione
"una tantum", poichè la somma aggiuntiva, nel periodo di vigenza della legge n.
48/88, ha già superato il tetto massimo stabilito dal nuovo sistema sanzionatorio: 100%
dei premi evasi più "una tantum".
Da ultimo, dopo avere rammentato che il tasso di dilazione è quello
vigente alla data di regolarizzazione, è da dire che, per la quantificazione di quanto
dovuto, il tasso medesimo deve essere aumentato di 5 punti per le somme aggiuntive di cui
alla L. n. 48/88 e di 3 punti per quelle di cui al D.L. n. 538/1996 ed alla legge n.
662/1996.
Ciò posto, si espongono le 5 esemplificazioni già accennate.
1° Esempio di OMISSIONE
- Importo di premio omesso = £. 1.000.000
- Titolo di riferimento = rata premio 1992
- Data di scadenza = 20 febbraio 1992
- Data di pagamento del premio omesso = 30 novembre 1997
- Discipline applicabili:
* dal 21.2.1992 al 23.10.1996 = L. n. 48/88
* dal 24.10.1996 al 30.11.1997 = D.L. n. 538/96 e L. n. 662/96
- Calcolo somma aggiuntiva:
* 1° periodo (fino al 23.10.1996):
1.000.000 x 20 x
gg.1.705
----------------------------- = £. 934.246
36.500 |
(tale somma aggiuntiva è inferiore al 100% di £ 1.000.000; quindi essa può
continuare ad aumentare oltre il 23 ottobre)
* 2° periodo (fino al 30.11.1997):
1.000.000 x 18 x gg.403
--------------------------- = £. 198.739
36.500 |
- Il totale relativo ai due periodi è £. 1.132.985, superiore al limite massimo del
100%
- Sanzione civile = £. 1.000.000
2° Esempio di OMISSIONE
- Importo di premio omesso = £. 1.000.000
- Titolo di riferimento = rata premio 1991
- Data di scadenza = 20 febbraio 1991
- Data di pagamento del premio omesso = 30 novembre 1997
- Discipline applicabili:
* dal 21.2.1991 al 23.10.1996 = L. n. 48/88
* dal 24.10.1996 al 30.11.1997 = D.L. n. 538/96 e L. n. 662/96
- Calcolo somma aggiuntiva:
* 1° periodo (fino al 23.10.1996):
1.000.000 x 20 x gg.2070
---------------------------- = £. 1.134.246
36.500 |
- tale somma aggiuntiva è già superiore al 100% di £. 1.000.000; quindi essa non
può continuare ad aumentare oltre il 23 ottobre
- Sanzione civile = £. 1.134.246
1° Esempio di EVASIONE
(evasione oltre la metà dei premi dovuti ed accertata d'ufficio)
- Importo di premio evaso = £. 1.000.000
- Data inizio variazione attività = 2 gennaio 1996
- Data accertamento ispettivo = 2 gennaio 1997
(premio evaso per il periodo 2.1 - 31.12.1996)
- Data di pagamento del premio evaso = 30 novembre 1997
- Discipline applicabili:
* dal 2.1 al 23.10.1996 = L. n. 48/88
* dal 24.10.1996 al 30.11.1997 = D.L. n. 538/96 e L. n. 662/96
- Calcolo somma aggiuntiva:
* 1° periodo (fino al 23.10.1996):
1.000.000 x 50 x gg.295
--------------------------- = £. 404.109
36.500 |
(tale somma aggiuntiva è inferiore al 100% di £. 1.000.000; quindi essa può
continuare ad aumentare oltre il 23 ottobre)
* 2° periodo (fino al 30.11.1997):
1.000.000 x 18 x gg.403
--------------------------- = £. 198.739
36.500 |
- Il totale relativo ai due periodi è £. 602.848, che costituisce la somma
aggiuntiva da richiedere (inferiore al limite massimo del 100%)
- La sanzione "una tantum" è £. 880.000 (88% del premio evaso)
- Totale sanzioni civili = £. 602.848 (somma aggiuntiva) + £. 880.000 ("una
tantum") = £. 1.482.848
2° Esempio di EVASIONE
(evasione oltre la metà dei premi dovuti ed accertata d'ufficio)
- Importo di premio evaso = £. 1.000.000
- Data inizio variazione attività = 2 gennaio 1994
- Data accertamento ispettivo = 2 gennaio 1997
(premio evaso per il periodo 2.1.1994 - 31.12.1996)
- Data di pagamento del premio evaso = 30 novembre 1997
- Discipline applicabili:
* dal 2.1.1994 al 23.10.1996 = L. n. 48/88
* dal 24.10.1996 al 30.11.1997 = D.L. n. 538/96 e L. n. 662/96
- Calcolo somma aggiuntiva:
* 1° periodo (fino al 23.10.1996):
1.000.000 x 50 x gg.1025
---------------------------- = £. 1.404.109
36.500 |
- tale somma aggiuntiva è superiore al 100% di £. 1.000.000, ma è inferiore al
limite massimo previsto dal D.L. n. 538/96 e dalla L. n. 662/96 (100% + "una
tantum" = £. 1.880.000).
Si richiede, dunque, quest'ultimo importo.
- Totale sanzioni civili = £. 1.000.000 (somma aggiuntiva) + £. 880.000 ("una
tantum") = £. 1.880.000
3° Esempio di EVASIONE
(evasione oltre la metà dei premi dovuti ed accertata d'ufficio)
- Importo di premio evaso = £. 1.000.000
- Data inizio variazione attività = 2 gennaio 1993
- Data accertamento ispettivo = 2 gennaio 1997
(premio evaso per il periodo 2.1.1993 - 31.12.1996)
- Data di pagamento del premio evaso = 30 novembre 1997
- Discipline applicabili:
* dal 2.1.1993 al 23.10.1996 = L. n. 48/88
* dal 24.10.1996 al 30.11.1997 = D.L. n. 538/96 e L. n. 662/96
- Calcolo somma aggiuntiva:
* 1° periodo (fino al 23.10.1996):
1.000.000 x 50 x gg.1390
---------------------------- = £. 1.904.109
36.500 |
- tale somma aggiuntiva è superiore non solo al 100% di £. 1.000.000, ma anche al
limite massimo previsto dal D.L. n. 538/96 e dalla L. n. 662/96 (100% + "una
tantum" = 1.880.000).
Si richiede, dunque, l'importo già maturato ex lege n. 48/88.
- Sanzione civile = £. 1.904.109 (somma aggiuntiva)
Allegato n. 3 alla circ. n. 14/1998
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto 18 marzo 1997
Determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione una tantum
da applicare in caso di evasione contributiva
La sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione,
connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, é
determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di
contributi e premi:
EVASIONE TOTALE: regolarizzazione a seguito d'accertamento d'ufficio.........
100%
regolarizzazione in seguito di denuncia spontanea oltre i 6 mesi dal termine per il
versamento ...... 75%
EVASIONE OLTRE LA METÀ DEI CONTRIBUTI O PREMI DOVUTI:
regolarizzazione a seguito di accertamento d'ufficio................. 88%
regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 6 mesi dal termine per il
versamento ...... 62%
EVASIONE PARI O INFERIORE ALLA METÀ DEI CONTRIBUTI O PREMI DOVUTI:
regolarizzazione a seguito di accertamento d'ufficio...................................................75%
regolarizzazione in seguito in denuncia spontanea oltre i 6 mesi dal termine per il
versamento ...... 50%
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Allegato n. 4 alla circ. n. 14/1998
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto 23 dicembre 1996
Determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione una tantum
da applicare in caso di evasione contributiva
La sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione,
connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, é
determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di
contributi e premi:
EVASIONE TOTALE: regolarizzazione a seguito d'accertamento d'ufficio.........
50%
regolarizzazione a seguito di denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il
versamento ...... 40%
EVASIONE OLTRE LA METÀ DEI CONTRIBUTI O PREMI DOVUTI:
regolarizzazione a seguito di accertamento d'ufficio.................45%
regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il
versamento ...... 35%
EVASIONE INFERIORE ALLA METÀ DEI CONTRIBUTI O PREMI DOVUTI:
regolarizzazione a seguito di accertamento d'ufficio...................................................40%
regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il
versamento ...... 30%
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Allegato n. 5 alla circ. n. 14/1998
TABELLA "A"
Ipotesi
di procedura concorsuali |
Tipo di inadempienza |
Evasione |
Mancato o tardato
pagamento |
1) Fallimento Liquidazione
coatta amm.va |
Sanzione
pari al "prime rate" |
Sanzione pari al
"prime rate" - 4 punti |
2) Concordato
preventivo Concordato fallimentare |
Sanzione
pari al "prime rate" - 2 punti |
Sanzione pari al
"prime rate" - 5 punti |
3) Amministrazione
controllata Amministrazione straordinaria |
Sanzione
pari al "prime rate" - 3 punti |
Interessi legali |
N.B. Il "prime rate" è, al momento, fissato nella misura del 8,875% (con
decorrenza dal 23 febbraio 1998). S'intende che, per la sua variabilità, una sanzione
ridotta inferiore agli interessi legali (attualmente 5%), deve essere automaticamente
adeguata ai medesimi.
|