pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999
Art. 1.
1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16".
2. All'articolo 16 della 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 é sostituito dal seguente:
" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresí, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".
3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
" 5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.