pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1.
1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.
3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.