Nuova circolare sul lavoro.
I chiarimenti operativi per evntuali sanzioni
Il lavoro è una delle emergenze di questi anni. Nonostante l’aumento degli occupati garantito dagli ultimi governi, l’occupazione è ancora una delle preoccupazioni principali. Diventa, poi, quasi un dramma se a cercare un futuro lavorativo sono i disabili. Per alleviare la situazione dei portatori di handicap sono state varate numerosi leggi, ma, purtroppo, c’è ancora confusione sulle interpretazioni. In modo particolare si sono rivolti al nostro sito alcuni disabili lamentando che la legge 12 marzo 1999 n.68 e il successivo regolamento di esecuzione (Dpr n.333 del 10 ottobre) sulle norme per il diritto al lavoro per i portatori di handicap era monca delle sanzioni per gli imprenditori che non rispettavano i dettami del disposto legislativo o regolamentare. Un problema che era già stato sollevato al ministero del lavoro. Per fugare ogni dubbio, lo scorso 16 febbraio, Paola Chiari, direttrice generale della VII divisione della Direzione generale degli affari generali e del personale, ha emanato una circolare (n.23/2001) per fornire i chiarimenti operativi in materia sanzionatoria.
La dirigente ha chiarito che le sanzioni esistono. Per le aziende private che non rispettano le normative sulle assunzioni dei disabili ne sono previste di pecuniarie ma non di penali. Per il privato la violazione è stata, quindi, depenalizzata rispetto a quanto previsto nella vecchia legge n.482 del 2 aprile del 1968, anche se sono state inasprite quelle pecuniaria. Per la mancata assunzione di portatori di handicap da parte delle pubbliche amministrazioni, invece, è previsto l’invio degli atti alla magistratura. Competenti per gli accertamenti del violazioni sono le Direzioni provinciali del lavoro. Va anche ricordato che per le violazioni antecedenti all’entrata in vigore delle legge 68/99 non è prevista alcuna sanatoria. Nel caso in cui questa sia stata accertata prima dell’entrata in vigore della suddetta legge e sia stata inviata all’autorità giudiziaria bisogna attendere le disposizioni di quest’ultima, nel caso in cui anche se accertata non è stata inviata alla magistratura, si procede con la disciplina della 68/99.
Un’altra richiesta ci perviene da un’associazione di Milano circa l’Iva sull’acquisto di beni mobili come ad esempio le ambulanze. Purtroppo, con circolare n.217/E del 30 novembre scorso, il ministero delle finanze ha modificato il precedente orientamento, stabilendo che anche per tali acquisti deve essere pagata l’Iva.
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